Il modulo quesiti non è più disponibile: quesiti e risposte, se ritenuti di interesse comune, saranno pubblicati in questa pagina.

Risposte pubblicate

1. Nell’allegato fornito “Verifica di coerenza del programma funzionale” viene indicato lo schema di calcolo delle superfici. Viene richiesto che la totale superficie utile (interna netta) sia  2.000 MQ. Si chiede un chiarimento in merito a questa richiesta, in quanto la somma dei MQ richiesti per i vari ambienti (prendendo i valori minimi) risulta superiore ai 2000 MQ massimi richiesti: - 9 alloggi da 1 camera da 47 mq = 423 MQ - 11 alloggi da 2 camere da 70 mq = 770 MQ - 3 alloggi da 3 camere da 95 mq = 285 MQ - 2 locali socio-ricreativi da 204 mq = 408 MQ - parti comuni da 59 MQ - centrale termica da 82 MQ - lavanderia da 22 MQ La somma di tali ambienti risulta superiore a 2000 MQ e pari a 2049 MQ a cui sono da sommare le cantine per le quali non viene fornito il dimensionamento. Risulta pertanto impossibile soddisfare i MQ richiesti e rispondere alla tabella. Si chiede quindi se vi sia un margine di tolleranza e nel caso se sia possibile fornire una nuova tabella.

Precisando che la superficie complessiva per locali ad destinazione socio - ricreativa è pari a 204 mq, si comunica che le superfici suddette (in particolare quelle non riferite ai singoli alloggi) sono da intendersi come riferimento approssimativo in modo da lasciare una sufficiente libertà espressiva ai candidati.

Il limite di due immagini tridimensionali riguarda anche la consegna della seconda fase?

Per quanto riguarda le viste prospettiche od assonometriche interne ed esterne indicate al p.5.1) del disciplinare non è previsto un numero limite.  

A nord dell'edificio 3, è possibile ridimensionare o rimuovere la rotatoria di manovra posta tra i due insediamenti residenziali a schiera?

Si tratta di una scelta incidente sulla viabilità che rientra nella sfera di discrezionalità propositiva del progettista e che, pertanto, non è a prescindere vietata.

A pag. 13 del DIP sono rappresentati i Dati Metrici relativi all'edificio 3. Tali superfici lorde sono da intendersi come massime o puramente indicative?

Le suddette superfici non sono vincolanti, la scelta progettuale è del candidato.

Secondo il Regolamento Urbanistico Edilizio "La realizzazione di nuovi edifici, la ricostruzione o l’ampliamento degli edifici esistenti dovrà rispettare gli allineamenti prevalenti [...] Non concorrono a determinare l’allineamento i balconi, le tettoie e le pensiline a sbalzo, le scale esterne e gli ascensori" : è corretto applicare tale principio ai distacchi dei balconi verso i confini dell'edificio 3?

In base alle definizioni tecniche uniformi vigenti in Emilia - Romagna reperibili nell'allegato II  punto 39 alla D.G.R. 922 del 28/06/2017, i balconi con profondita'< ml.1,50 possono avere una distanza dal confine di proprieta' ml. 3,00 tranne che verso il confine stradale dove la distanza minima dal confine di proprieta' deve essere di ml. 5,00, in ogni caso si ritiene doveroso riferirsi alle prescrizioni normative vigenti sopra citate.

È stato richiesto di conservare le alberature esistenti. È possibile avere un rilievo degli alberi presenti, posizionamento e tipologia?

Precisando che la necessità di salvaguardare le alberature esistenti di maggiore rilievo è un elemento da tenere in considerazione e da cui discostarsi solo se non ci sono altre soluzioni per dare risposte progettuali analoghe anche in base all'attuale normativa di riferimento Regolamento comunale del Verde . Nella documentazione tecnica all'interno della tavola RILIEVO-MAPPA CATASTALE-ORTOFOTO-RETI INFRASTRUTTURALI è già presente il posizionamento delle alberature esistenti, si provvederà ad integrare tramite un file PDF la loro codifica e tipologia, a caricamento avvenuto sarà pubblicato un avviso sulla home page del concorso con il riferimento al file scaricabile.

È stato posto l’accento sulla tematica della riqualificazione dei piani terra degli edifici 1 e 2, l’intervento sulla copertura dell’edificio 1 deve essere ugualmente approfondito? Nei documenti di gara non era disponibile una planimetria dettagliata, sono disponibili maggiori informazioni a riguardo?

Non è oggetto di concorso.

La riqualificazione delle facciate degli edifici 1 e 2 è oggetto di concorso? Come bisogna considerarla nel quadro economico?

Non è oggetto di concorso.

I budget previsti per le due categorie di intervento possono essere eventualmente compensati gli uni con gli altri? In quale delle due categorie rientrano le opere di riqualificazione degli edifici 1 e 2? Per l’analisi dei costi bisogna applicare il prezziario della regione Emilia Romagna?

Se per “budget previsti per le due categorie di intervento” si intendono le voci 1) e 2) del punto D.1 del DIP alla prima domanda si dà risposta positiva, purché l’importo totale non superi l'importo complessivo di 3.795.000,00 Euro. Sul punto si veda anche quanto previsto al paragrafo 1.5 del disciplinare di concorso “La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali tecnico-organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in applicazione del decreto di cui all’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. L’importo delle opere di progetto non può essere superiore al limite di finanziamento di € 3.795.000,00.”

In risposta alla seconda domanda per gli edifici 1 e 2 vale quanto prescritto al punto C.4 del DIP per i piani terra e rientrano come sopra inteso alla voce 2) del D.1 del DIP, altri interventi in tali edifici non sono oggetto di concorso.

In risposta alla terza domanda L’analisi dei costi deve essere fatta coerentemente a quanto previsto dall’art 23 comma 16 del Dlgs 50/2016 "...Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente...”. La Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256 del 02 agosto 2021 ha approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Lombardia – Emilia-Romagna, l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo – annualità 2021, resta inteso che qualora il progettista utilizzi un prezziario diverso dovrà darne motivazione e l’analisi dei costi dovrà essere coerente con la scelta fatta. 

Buongiorno, riguardo al programma funzionale, i "locali socio-ricreativi" sono da intendersi come due locali da 204mq ciascuno oppure 204mq è la superficie totale da dividere in due locali? C'è un margine di interpretazione da parte del progettista per l'allocazione di tale funzione e relative metrature?

Agli spazi collettivi ad uso socio-ricreativo è dedicata una superficie complessiva di 204 mq. La suddetta superficie non è vincolante, la scelta progettuale è del candidato.

Salve, nello schema di calcolo superfici, la superficie delle parti comuni di distribuzione di vani scale e collegamenti verticali va conteggiata come la somma dei pianerottoli, scale e vani ascensore ad ogni piano dell'edificio? Eventuali interrati e accessi in copertura compresi? Oppure l'area è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi, quindi non moltiplicata per ogni singolo piano ma conteggiata una volta sola? L'area di 59mq si intende quindi come superficie massima per cada piano?

Occorre innanzi tutto riferirsi alle definizioni tecniche uniformi vigenti in Emilia - Romagna reperibili nell'allegato II alla D.G.R. 922 del 28/06/2017 all'interno della quale è riportato, tra le altre cose, il metodo di calcolo delle superfici degli edifici (punti da 16 a 22). Da tali definizioni è ricavabile la corretta modalità di calcolo delle superfici dedicate alle parti comuni (distribuzione orizzontale, verticale, interne, esterne, .....). La superficie indicata nel DIP è , in ogni caso, da prendere come riferimento per la progettazione ma non costituisce un obbligo assoluto da cui, pertanto, il progettista potrà anche discostarsi in base alla scelta distributiva compiuta.

- si chiede conferma che i requisiti di ordine generale (progettisti sicurezza, antincendio, geologo, CAM) e di capacità tecnica e professionale (importi servizi) possano essere dimostrati in caso di aggiudicazione ricorrendo alla costituzione di un RTP temporaneo. Si chiede conferma quindi che, in assenza dei requisiti di cui sopra, anche nella seconda fase non è necessario dichiarare il costituendo RTP. - i requisiti di capacità tecnica e professionale (importi servizi) relativi alla categoria P.02 potranno essere soddisfatti da servizi in E.18 (Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto)? - il bando fa riferimento a protocolli di sostenibilità degli edifici; la Committenza ha già definito a quale protocollo fare riferimento? i costi della certificazione sono presenti nel quadro economico? - si chiede copia del quadro economico dell'intervento - non sono previsti importi per la demolizione dell'edificio n. 3 e l'importo di € 75.000 non è sufficiente per la manutenzione degli edifici 1 e 2. Si chiede di rimodulare gli obiettivi del progetto al fine di poter presentare una stima economica credibile.

Nella domanda si nota una certa confusione nella definizione dei requisiti; i partecipanti al 2° grado del concorso devono costituire un gruppo di lavoro (punto 3.2.2.) e il possesso dei requisiti di ordine generale (art 80 del Dlgs 50/2016) e di idoneità professionale (punto 3.2.2.1) devono essere posseduti al momento della partecipazione al 2° grado di concorso. I requisiti di capacità tecnica professionale (punto 3.3) saranno invece richiesti solo per l’eventuale successivo affidamento dei servizi di progettazione. I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti dalle figure professionali costituenti il gruppo di lavoro e pertanto qualora dette figure non siano già state coinvolte nel 1° grado dovranno essere inserite per questa seconda fase. Come previsto dal paragrafo 3.2.2. del disciplinare di concorso, i componenti aggiuntivi del gruppo di lavoro presentato nel 2° grado di concorso (diversi dal/i soggetto/i partecipanti al 1° grado e che presentano dichiarazione sulla costituzione del gruppo di lavoro nel 2° grado), non devono aver partecipato in alcun modo al 1° grado di concorso, né in forma singola né in forma associata, pena esclusione.

Si ribadisce per contro che i requisiti di capacità tecnica e professionale non sono richiesti ai fini della partecipazione al concorso ma per poter affidare al vincitore i servizi di successivo sviluppo della progettazione, a tal fine, come previsto al punto 6.1 del disciplinare di concorso “il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 3.3 anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del codice o alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46, come stabilito dall’articolo 152, comma 5 del Codice.

-  come esposto al punto 3.3.2 del disciplinare di concorso e richiamato l’art 8 del DM 17.6.2016 (Classificazione delle prestazioni professionali), ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, ma solo all’interno della stessa categoria. Quindi la risposta al quesito è negativa; servizi svolti nella Categoria “Edilizia” (ID E18) non potranno essere ritenuti validi a comprovare il possesso del requisito richiesto per la Categoria “Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste” (ID P02).

 

Come previsto dal punto 2.6.1 dell’allegato del DM 11/10/2017 Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (punti 3.2.2 e 3.2.2.1 del disciplinare), il professionista deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well) per la successiva certificazione degli edifici realizzati. Nessuna scelta è stata operata dalla Committenza tra i diversi protocolli citati ad esempio, che pertanto sono da ritenersi tutti validi, così come eventuali ulteriori protocolli equivalenti esistenti. 

 

-  trattandosi di costi connessi alla realizzazione del progetto come tutte le altre spese connesse al servizio di progettazione sono ricompresi nei compensi già definiti negli atti di concorso:

- per la fase di concorso sono quindi compresi nel premio

- per l’eventuale successiva fase di sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva trovano copertura nei compensi definiti al paragrafo 6.1 del disciplinare di concorso.

- Il quadro economico dell'intervento dovrà essere prodotto da parte del candidato nell'ambito della progettazione preliminare sulla base dei dati indicati nella Relazione Illustrativa richiesta per il 2° grado (paragrafo 5.1 del disciplinare).

-  Per gli edifici 1 e 2 vale quanto prescritto al punto C.4 del DIP per i piani terra. Altri interventi non sono oggetto di concorso.

Le finalità e contenuti del concorso sono previsti al punto B del DIP.

L'oggetto del concorso è il seguente:

1. Progetto del nuovo edificio di via Cicognani 15 con i criteri espressi nel DIP (p. C.4- C.5 -C.7) per un costo stimato di E 3.500.000,00. E’ escluso il costo di demolizione dell’edificio e il relativo importo non è oggetto di concorso.

2. Riqualificazione quartiere attraverso la creazione di un insieme continuo di spazi di socializzazione, costituito da un percorso ludico- sportivo-ricreativo, che unisca idealmente i tre edifici, gli spazi riqualificati dei piani terra degli stessi, l’area a verde pubblico e desigillazione dei parcheggi pubblici. Con i criteri espressi nel DIP (p. C.2 – C.3 – C.6 – C.7) per un costo stimato di E 295.000,00 di cui 75.000,00 per interventi edili

Dato atto dell’attuale immodificabilità degli importi complessivi i concorrenti sono tenuti a presentare progetti che rispettino i limiti di finanziamento indicati nei documenti di concorso (Euro 3.795.000,00 compresi oneri della sicurezza e al netto di IVA).

 

 

 

La planimetria generale (livello coperture) in scala 1:200 non ci sta nell'A0 orizzontale del layout. In quale scala deve essere inserito?

Il candidato è libero di ruotare la rappresentazione planimetrica per consentirne l'inserimento nel formato landscape, adeguando di conseguenza l'indicazione dei punti cardinali. Si conferma la rappresentazione in scala 1:200.

La pianta della copertura dell'edificio oggetto del concorso deve essere riproposta anche se già presente nella planimetria generale in scala 1:200?

E' una scelta di rappresentazione grafica del candidato, il quale deve garantire la presenza del set minimo di informazioni richieste al paragrafo 5.1 del disciplinare, per ognuna delle piante.

In merito ai parcheggi pertinenziali relativi all'Edificio 3 di nuova costruzione, si richiede l'applicazione della Legge 122 89 (Tognoli) oppure delle prescrizioni riportate nel RUE 5 NTA all'Art.III.3.2 - "Parcheggi privati e provati di uso pubblico"? Al fine di raggiungere la superficie necessaria, è possibile prevedere la sistemazione di posti auto pertinenziali nel piazzale all'angolo delle Vie Cicognani e Dorese?

I parcheggi pertinenziali sono da reperire in maniera prioritaria all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio stesso. Sono in ogni caso valutabili dalla Commissione soluzioni conformi alle normative nazionali vigenti (es. Legge Tognoli)

L'intervento di impermeabilizzazione del piano di copertura delle autorimesse e la sostituzione della pavimentazione da effettuare sull'Edificio 2 in quali voci di spesa rientra?

Gli interventi previsti al piano terra dell'edificio 2 rientrano nei costi previsti alla voce 2) del punto D.1 del DIP ovvero interventi di riqualificazione quartiere attraverso la creazione di un insieme continuo di spazi di socializzazione, costituito da un percorso ludico- sportivo-ricreativo, che unisca idealmente i tre edifici, gli spazi riqualificati dei piani terra degli stessi, l’area a verde pubblico e desigillazione dei parcheggi pubblici per un costo stimato di E 295.000,00 di cui 75.000,00 per interventi edili.  Sul punto si veda anche quanto previsto al paragrafo 1.5 del disciplinare di concorso “La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali tecnico-organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in applicazione del decreto di cui all’art.24 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. L’importo delle opere di progetto non può essere superiore al limite di finanziamento di € 3.795.000,00.”

 

Gli interventi di restyling delle facciate dell'Edificio 1 rientrano all'interno delle opere da considerare? Se si, nell'ambito del quadro economico degli interventi, a quale voci di spesa fanno riferimento?

Non è oggetto di concorso, resta libera la scelta del candidato di fornire idee e stimoli che non rientrano nella stretta elaborazione progettuale del 2° grado nel rispetto dei costi complessivi previsti. 

Gli interventi di riqualificazione degli spazi in copertura dell'Edificio 1 rientrano all'interno delle opere da considerare? Se si, nell'ambito del quadro economico degli interventi, a quale voci di spesa fanno riferimento?

Non è oggetto di concorso, resta libera la scelta del candidato di fornire idee e stimoli che non rientrano nella stretta elaborazione progettuale del 2° grado nel rispetto dei costi complessivi previsti. 

In merito all'Edificio 3 di nuova costruzione, il Documento di indirizzo alla progettazione parla di strutture in C.A. a telaio in laterocemento per solai e fondazioni, mentre suggerisce solette in C.A. per scale e balconi. E' possibile prevedere strutture di diverso materiale e tipologia (es. Strutture balconi in metallo), purché rientranti nei costi stabiliti dal Bando?

Si, non è vincolante fermo restando che deve rispettare le normative di settore vigenti.

In merito alla riqualificazione dei piani terra degli Edifici 1 e 2 è possibile prevedere l'inserimento di locali climatizzati per la realizzazione delle aree comuni?

Sì, rientra tra le scelte proprie del candidato, nel rispetto dei costi complessivi previsti.

Nell'elenco delle voci di costo per la realizzazione dell'Edificio 3, è necessario considerare anche la voce di spesa inerente la demolizione dell'attuale fabbricato?

Il costo stimato per l’edificio 3 è di E 3.500.000,00. E’ escluso il costo di demolizione dell’edificio e il relativo importo non è oggetto di concorso.

A pag 15 del DIP, nella sezione "D1. Costo dell'intervento", al punto "2.Riqualificazione quartiere", il budget di spesa viene diviso in 220.000€ PAESAGGIO AMBIENTALE e 75.000€ EDILIZIA. E' corretto dedurre che i 220.000€ riguardano gli interventi da prevedere all'interno del parco e i 75.000€ gli interventi degli edifici 1 e 2 -nello specifico piani terra di entrambi e piano copertura dell'edificio 1-?

Analogamente a quanto ribadito nelle precedenti risposte, si precisa, che nel rispetto dei limiti di finanziamento complessivo, la suddivisione degli interventi è indicativa ed è in ogni caso riferita, oltre che alla costruzione dell'edificio 3, agli interventi sull'area verde e sui soli piani terra degli edifici 1 e 2.    

La rampa di accesso ai parcheggi interrati può essere posizionata al di fuori del lotto di progetto (ad esempio nel lotto dove adesso c'è il parcheggio all'angolo tra via Varese e via Cicognani?

E' possibile e rientra tra le scelte proprie del candidato, che verranno valutate in base ai criteri previsti al paragrafo 5.6 del disciplinare.

Buongiorno, Costituendo un raggruppamento temporaneo nella seconda fase del concorso il capogruppo potrà comunque avvalersi dell’avvalimento per dimostrare i requisiti tecnici economici richiesti?

Premesso che, come precisato nel disciplinare di concorso, il requisito in argomento (paragrafo 3.3.2) non è richiesto ai fini della partecipazione al concorso ma per poter affidare al vincitore i servizi di successivo sviluppo della progettazione; il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali (paragrafo 3.3) anche ricorrendo, dopo la conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento o alla costituzione di un RTP.

è possibile riorganizzare l'accesso al piano interrato dei box dell'edficio 1?

E' possibile e rientra tra le scelte proprie del candidato, che verranno valutate in base ai criteri previsti al paragrafo 5.6 del disciplinare.

Le strutture portanti dell'edificio oggetto di concorso possono essere realizzate in un altro materiale rispetto al cemento armato?

Sì, il materiale indicato non è vincolante, fermo restando il rispetto delle normative di settore vigenti.

Trattandosi di demolizione e ricostruzione dell'edificio oggetto del concorso, è comunque necessario applicare la legge Tognoli? Sono previsti altri parcheggi pertinenziali rispetto a quelli già esistenti?

I parcheggi pertinenziali sono da reperire in maniera prioritaria all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio stesso. Sono in ogni caso valutabili dalla Commissione soluzioni conformi alle normative nazionali vigenti (es. Legge Tognoli)

Il paesaggista iscritto al relativo ordine professionale, dovrà quindi possedere i requisiti indicati nel bando di carattere P02 per le sistemazioni esterne?

Come più volte ribadito i requisiti tecnico professionali (punto 3.3.2.) devono essere posseduti e dimostrati per l’affidamento degli eventuali successivi livelli di progettazione mentre il gruppo di lavoro, già presente nel 2° grado di concorso deve vedere la presenza di almeno un Architetto paesaggista: Architetto iscritto nella Sezione A (DPR 328/01) del relativo Albo professionale (punto 3.2.2.1.) Il vincitore, per potersi vedere affidare poi i livelli successivi dovrà poi, in proprio o tramite avvalimento o RT, dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai precedenti servizi tecnici nelle varie ID di opere presenti al punto 1.5 del disciplinare di concorso tra cui anche ID P02. Questi requisiti dovranno essere posseduti dal RT nelle diverse modalità descritte nel disciplinare di concorso (punto 3.3.2) a seconda della tipologia del RT stesso non è pertanto detto che siano posseduti esclusivamente dall’architetto paesaggista indicato nel gruppo di lavoro. “Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2 richiesti per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento come indicato al successivo punto 3.5, può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.”

Buongiorno, il bando di concorso specifica la progettazione del piano terreno dell’edificio n.2. Tuttavia non é stato fornito alcun documento. Come si deve procedere ?

La documentazione richiesta è reperibile alla sezione documenti - aggiornamento 02/09/2021 -Prospetti - tavola unica edificio 2