Commissioni giudicatrici - Momento di nomina - Favor partecipationis - Incompatibilità

Commissione giudicatrice

Momento di nomina – Favor partecipationis – Incompatibilità

 

Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) disciplina la commissione giudicatrice dei concorsi con l’art. 155, che richiama l’art. 77 esclusivamente per il comma 6, in tema di incompatibilità. In particolare, il legislatore non ha in alcun modo fatto riferimento al comma 7 dell’art. 77, in base al quale la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il motivo è senz'altro da ricercare nel fatto che nell’ambito della procedura concorsuale tale disposizione determina un doppio anonimato (dei partecipanti e dei giurati), che potrebbe evidenziare solo la sua conclusione le incompatibilità a cui fa riferimento il comma 6 dell’art. 77.

Al fine di scongiurare il rischio che il ritardato rilevamento di eventuali incompatibilità possa inficiare l’intera procedura concorsuale, il CNAPPC, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, ha adottato un bando tipo che prevede la nomina della commissione giudicatrice fin dall’inizio della procedura, con pubblicazione della stessa contestuale a quella del concorso.

Si rileva, tuttavia, che diverse stazioni appaltanti, interpretando in modo diverso la disciplina di nomina delle commissioni giudicatrici, continuano a nominare i giurati solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Considerato che, in entrambi i casi, occorre sempre garantire il rispetto dell’art. 77, comma 6 del Codice dei contratti, in modo da privilegiare il principio del “favor partecipationis”, facendo prevalere, cioè, la volontà del progettista di partecipare alla competizione, il CNAPPC ha messo a punto un sistema che, salvaguardando l’anonimato, consente ai concorrenti di segnalare la presenza di incompatibilità di uno o più giurati.

Con il modulo elettronico predisposto, il concorrente dovrà inserire esclusivamente i propri codici di partecipazione e il nominativo del componente della commissione con il quale sussiste una delle incompatibilità previste dall’art. 77, comma 6 del Codice.

Tale modulo di segnalazione delle incompatibilità sarà disponibile per i cinque giorni successivi alla chiusura del periodo del primo grado, entro cui consegnare la proposta progettuale.

Nei casi in cui, invece, la stazione appaltante abbia deciso di nominare la commissione giudicatrice solo dopo tale scadenza [sconsigliato], i cinque giorni decorreranno dal giorno in cui si procede alla sua pubblicazione in piattaforma.

Trascorsi inutilmente i cinque giorni concessi, sarà responsabilità del concorrente non aver segnalato la sussistenza di incompatibilità tra i componenti della commissione giudicatrice.

Qualora venga invece esercitata tale facoltà, la stazione appaltante procederà alla sostituzione del giurato, pubblicando il nuovo nominativo e concedendo, solo per tale nominativo, ulteriori cinque giorni per segnalare eventuali incompatibilità. Trascorso anche questo periodo, potranno iniziare i lavori della commissione giudicatrice.

Le motivazioni delle incompatibilità eventualmente segnalate, saranno rese al RUP dal concorrente che aveva precedentemente compilato il modulo soltanto dopo la decriptazione dei documenti e dovranno fare espresso riferimento all’art. 77, comma 6 del Codice dei contratti. Resta ferma ogni responsabilità civile e penale in capo al concorrente responsabile della sostituzione di un giurato, non motivata ai sensi del sopra richiamato art. 77, comma 6.

CNAPPC - Dipartimento LLPP e Concorsi